Prima della cartella esattoriale il contribuente deve ricevere un Avviso di accertamento motivato (Legge 27/12/2006 n.296, art.1, commi 161 e 162).
Fanno eccezione alcuni tributi, quale la TARSU, per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale non è neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento.
Per alcuni Enti creditori la legge ha introdotto nuovi atti che sostituiscono questo documento come l’Avviso di addebito dell’INPS per i crediti di natura previdenziale, o l’Accertamento esecutivo per i crediti erariali.
La cartella esattoriale è quel documento con il quale l’Ente di Riscossione (Equitalia), su incarico di un Ente impositore (Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.), richiede ad un soggetto il pagamento di somme dovute in relazione a titoli diversi (Tasse, Multe, etc.)
La cartella esattoriale ha l’obiettivo di informare il contribuente che i suddetti Enti lo hanno iscritto in un ruolo, ovvero in un elenco nel quale sono indicati, con nome e codice fiscale, i contribuenti che l’Ente ritiene debitori delle somme ivi indicate.
Eventuali errori contenuti nel ruolo, sono di responsabilità di ciascun Ente, ed eventuali reclami devono essere indirizzati all’Ente e non ad Equitalia.
Nella cartella esattoriale sono indicati in dettaglio:gli interessi; le sanzioni e tutte le altre spese a carico del contribuente.
Nel documento sono scritte inoltre tutte le informazioni inerenti le procedure e le modalità per il pagamento, per presentare ricorso o richiedere la rateizzazione.
LA NOTIFICA
La cartella esattoriale può essere notificata da un ufficiale della riscossione o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Quando non è possibile notificare per assenza od irreperibilità del destinatario (art. 140 codice di procedura civile) è prevista la notifica per affissione all’albo comunale.
Gli interessi di mora maturano a partire dalla data di notifica su ogni giorno di ritardo.
I TERMINI DI PAGAMENTO
Per pagare ci sono 60 gg dalla data della notifica dell’atto.
IL MANCATO PAGAMENTO
Trascorsi 60 gg. dalla notifica, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure per il recupero del debito.
LE PROCEDURE DI RECUPERO FORZOSO
Il fermo amministrativo è l’atto con cui viene disposto il blocco dei veicoli intestati al debitore.
Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso del fermo amministrativo ed ha 30 gg. di tempo per mettersi in regola.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata.
Trascorsi i 30 giorni si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico – PRA.
La cancellazione del fermo sarà effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito ed ottenuto il provvedimento di revoca da presentare al PRA.
L’ipoteca sugli immobili è una forma di garanzia del credito vantato dagli Enti e può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo.
Il contribuente riceve sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni.
Trascorso tale termine senza che il debitore abbia eseguito il pagamento o richiesto rateizzazione ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.
La cancellazione dell’ipoteca avviene a saldo integrale del debito.
Il pignoramento presso terzi riguarda quei crediti che il debitore vanta verso altri soggetti o quei beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede ad un terzo di versare direttamente ad Equitalia quanto da lui dovuto al debitore.
Il pignoramento delle somme sul conto corrente può essere effettuato ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione.
You must be logged in to post a comment
About the author