Bonus asilo nido

Bonus asilo nido

La guida alla domanda
L’INPS ha pubblicato la circolare n.88/2017 relativa al bonus asilo nido, introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, che prevede l’erogazione di 1.000 euro a copertura dell’iscrizione ad asili nido pubblici e privati autorizzati per i bambini nati o adottati a partire dal 1°gennaio 2016.
Il bonus asilo nido spetta anche ai bambini che non possono frequentare asili nido pubblici e privati perché affetti da gravi patologie croniche e necessitano pertanto di forme di supporto presso la propria abitazione.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il contributo viene concesso a partire dall’anno 2017, l’importo di 1.000 euro viene erogato su base annua, parametrato ad undici mensilità da 90,91 euro, direttamente dall’INPS, previa richiesta del genitore e presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.

Il contributo mensile erogato dall’INPS non può comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta (se inferiore a 90,91 euro verrà erogato l’importo versato).
Per questo primo anno di applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate, poi si proseguirà con cadenza mensile.

Il bonus asilo nido verrà corrisposto secondo le modalità indicate dal richiedente: bonifico domiciliato, accredito sul c/c bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il mod. SR163 ( “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

In relazione al contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente deve presentare un’attestazione rilasciata dal pediatra, liberamente scelto, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

CUMULABILITA’

Il bonus asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido, ma è cumulabile con i vaucer baby sitting e servizi per l’infanzia, purchè venga fruito, nel corso dell’anno, in mensilità non coincidenti.

REQUISITI

I requisiti che il genitore richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda sono:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini della UE previste dagli artt.19 e 17 del D.Lgs. n.30/2007.

Ai fini del presente bonus asilo nido ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.
• residenza in Italia,
• relativamente al bonus asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta,
• relativamente al solo contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di accesso al bonus asilo nido deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, a partire dal 17 luglio 2017, quando sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande.
Nella domanda deve essere indicata la prestazione richiesta:
• contributo asilo nido;
• contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Per il contributo bisognerà indicare inoltre le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio, per esempio:
• frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio-luglio 2017, vanno riportati gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.

Per ottenere l’importo massimo del bonus asilo nido, pari a 1.000 euro, il richiedente dovrà dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, inviando successivamente le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre-dicembre 2017, ovvero entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In assenza di tale dichiarazione verrà erogato solo l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate.
• se il minore viene iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017, sarà possibile presentare domanda subito solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Per entrambe le tipologie la documentazione dovrà indicare:
– la denominazione e la partita IVA del nido,
– il CF del minore,
– il mese di riferimento,
– gli estremi del pagamento,
– il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:
– via WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite Contact Center Integrato- numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffario a carico dell’utenza chiamante);
– presso Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
DECADENZA

L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
In caso di decadenza da parte di un richiedente , può subentrare un soggetto diverso, avente diritto, entro 90 giorni.

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