La guida alla domanda
L’INPS ha pubblicato la circolare n.88/2017 relativa al bonus asilo nido, introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, che prevede l’erogazione di 1.000 euro a copertura dell’iscrizione ad asili nido pubblici e privati autorizzati per i bambini nati o adottati a partire dal 1°gennaio 2016.
Il bonus asilo nido spetta anche ai bambini che non possono frequentare asili nido pubblici e privati perché affetti da gravi patologie croniche e necessitano pertanto di forme di supporto presso la propria abitazione.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo viene concesso a partire dall’anno 2017, l’importo di 1.000 euro viene erogato su base annua, parametrato ad undici mensilità da 90,91 euro, direttamente dall’INPS, previa richiesta del genitore e presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.
Il contributo mensile erogato dall’INPS non può comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta (se inferiore a 90,91 euro verrà erogato l’importo versato).
Per questo primo anno di applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate, poi si proseguirà con cadenza mensile.
Il bonus asilo nido verrà corrisposto secondo le modalità indicate dal richiedente: bonifico domiciliato, accredito sul c/c bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il mod. SR163 ( “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
In relazione al contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente deve presentare un’attestazione rilasciata dal pediatra, liberamente scelto, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
CUMULABILITA’
Il bonus asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido, ma è cumulabile con i vaucer baby sitting e servizi per l’infanzia, purchè venga fruito, nel corso dell’anno, in mensilità non coincidenti.
REQUISITI
I requisiti che il genitore richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda sono:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini della UE previste dagli artt.19 e 17 del D.Lgs. n.30/2007.
Ai fini del presente bonus asilo nido ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.
• residenza in Italia,
• relativamente al bonus asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta,
• relativamente al solo contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di accesso al bonus asilo nido deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, a partire dal 17 luglio 2017, quando sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande.
Nella domanda deve essere indicata la prestazione richiesta:
• contributo asilo nido;
• contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Per il contributo bisognerà indicare inoltre le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio, per esempio:
• frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio-luglio 2017, vanno riportati gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.
Per ottenere l’importo massimo del bonus asilo nido, pari a 1.000 euro, il richiedente dovrà dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, inviando successivamente le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre-dicembre 2017, ovvero entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
In assenza di tale dichiarazione verrà erogato solo l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate.
• se il minore viene iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017, sarà possibile presentare domanda subito solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Per entrambe le tipologie la documentazione dovrà indicare:
– la denominazione e la partita IVA del nido,
– il CF del minore,
– il mese di riferimento,
– gli estremi del pagamento,
– il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:
– via WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite Contact Center Integrato- numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffario a carico dell’utenza chiamante);
– presso Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
DECADENZA
L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
In caso di decadenza da parte di un richiedente , può subentrare un soggetto diverso, avente diritto, entro 90 giorni.
Scopri tutte le novità sulle detrazioni nel 730
Quali sono le novità riguardanti le detrazioni che si possono inserire nella dichiarazione dei redditi 2017?
Scopri, in questa breve guida quali sono e cosa cambia rispetto all’anno scorso.
Le spese di famiglia
Queste detrazioni riguardano i familiari a carico fiscale, ovvero figli, coniuge e/o altri familiari il cui reddito lordo annuo è inferiore a 2.840,51 euro, indipendentemente dall’età.
Nello specifico, per i figli sono detraibili:
Le spese per la casa
Le spese sanitarie
Nella dichiarazione dei redditi 2017 questa voce prevede:
L’elenco delle spese ammesse si può consultare sul sito del Ministero della salute e, attenzione, la detrazione spetta al 19% sulla parte che supera 129,11 euro.
Prima della cartella esattoriale il contribuente deve ricevere un Avviso di accertamento motivato (Legge 27/12/2006 n.296, art.1, commi 161 e 162).
Fanno eccezione alcuni tributi, quale la TARSU, per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale non è neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento.
Per alcuni Enti creditori la legge ha introdotto nuovi atti che sostituiscono questo documento come l’Avviso di addebito dell’INPS per i crediti di natura previdenziale, o l’Accertamento esecutivo per i crediti erariali.
La cartella esattoriale è quel documento con il quale l’Ente di Riscossione (Equitalia), su incarico di un Ente impositore (Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.), richiede ad un soggetto il pagamento di somme dovute in relazione a titoli diversi (Tasse, Multe, etc.)
La cartella esattoriale ha l’obiettivo di informare il contribuente che i suddetti Enti lo hanno iscritto in un ruolo, ovvero in un elenco nel quale sono indicati, con nome e codice fiscale, i contribuenti che l’Ente ritiene debitori delle somme ivi indicate.
Eventuali errori contenuti nel ruolo, sono di responsabilità di ciascun Ente, ed eventuali reclami devono essere indirizzati all’Ente e non ad Equitalia.
Nella cartella esattoriale sono indicati in dettaglio:gli interessi; le sanzioni e tutte le altre spese a carico del contribuente.
Nel documento sono scritte inoltre tutte le informazioni inerenti le procedure e le modalità per il pagamento, per presentare ricorso o richiedere la rateizzazione.
LA NOTIFICA
La cartella esattoriale può essere notificata da un ufficiale della riscossione o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Quando non è possibile notificare per assenza od irreperibilità del destinatario (art. 140 codice di procedura civile) è prevista la notifica per affissione all’albo comunale.
Gli interessi di mora maturano a partire dalla data di notifica su ogni giorno di ritardo.
I TERMINI DI PAGAMENTO
Per pagare ci sono 60 gg dalla data della notifica dell’atto.
IL MANCATO PAGAMENTO
Trascorsi 60 gg. dalla notifica, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure per il recupero del debito.
LE PROCEDURE DI RECUPERO FORZOSO
Il fermo amministrativo è l’atto con cui viene disposto il blocco dei veicoli intestati al debitore.
Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso del fermo amministrativo ed ha 30 gg. di tempo per mettersi in regola.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata.
Trascorsi i 30 giorni si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico – PRA.
La cancellazione del fermo sarà effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito ed ottenuto il provvedimento di revoca da presentare al PRA.
L’ipoteca sugli immobili è una forma di garanzia del credito vantato dagli Enti e può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo.
Il contribuente riceve sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni.
Trascorso tale termine senza che il debitore abbia eseguito il pagamento o richiesto rateizzazione ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.
La cancellazione dell’ipoteca avviene a saldo integrale del debito.
Il pignoramento presso terzi riguarda quei crediti che il debitore vanta verso altri soggetti o quei beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede ad un terzo di versare direttamente ad Equitalia quanto da lui dovuto al debitore.
Il pignoramento delle somme sul conto corrente può essere effettuato ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione.